IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 1 e l'articolo11, con il quale viene istituito un
Fondo per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,  convertito  con
modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed in  particolare
l'articolo 10; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
gennaio 2010, n. 3843 e,  in  particolare,  l'articolo  13  che,  per
l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita  Commissione,
composta da 10 membri prescelti tra esperti in  materia  sismica,  di
cui uno con funzioni di Presidente, che, entro  trenta  giorni  dalla
nomina, definisce gli obiettivi ed  i  criteri  per  l'individuazione
degli interventi per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile  del
28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione; 
  Visto il documento recante gli  obiettivi  ed  i  criteri  prodotto
dalla  predetta  Commissione,  che  individua,  come  interventi   di
riduzione   del   rischio   sismico   finanziabili   gli   studi   di
microzonazione sismica, gli interventi di riduzione  del  rischio  su
opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
del rischio su edifici privati; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che, al comma
3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di
interesse  strategico  e  delle   opere   infrastrutturali   la   cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo  fondamentale
per le finalita' di protezione civile, sia  degli  edifici  ed  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un eventuale collasso, con priorita'  per  edifici  ed
opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; 
  Visto l'articolo 2, comma 4,  della  medesima  ordinanza  20  marzo
2003, n. 3274, che stabilisce che il  Dipartimento  della  protezione
civile provveda, tra  l'altro,  ad  individuare  le  tipologie  degli
edifici e delle opere che presentano le  caratteristiche  di  cui  al
comma  3,  ed  a  fornire  ai  soggetti  competenti   le   necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire
il livello di adeguatezza di  ciascuno  di  essi  rispetto  a  quanto
previsto dalle norme; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
21  ottobre  2003,   n.   3685,   recante   "Disposizioni   attuative
dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", con il quale,  tra
l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza
statale le tipologie degli edifici di interesse  strategico  e  delle
opere  infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli  eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le  finalita'  di  protezione
civile e quelle degli edifici e  delle  opere  che  possono  assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze  di  un  eventuale  collasso,
nonche' le indicazioni per le verifiche  tecniche  da  realizzare  su
edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2004  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  39  della
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi  per
la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di  allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico  ed  idraulico  ai
fini  di   protezione   civile»   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, il punto 3  della  suddetta  direttiva,  che
stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della  rete  dei
Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei  Centri
di competenza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
settembre   2012,   recante   la   definizione   dei   principi   per
l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza; 
  Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,
14 gennaio 2008 emanato di concerto con il  Ministro  dell'Interno  e
con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e'
stato approvato il testo  aggiornato  delle  norme  tecniche  per  le
costruzioni; 
  Visti  gli  indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica
approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il
13 novembre 2008; 
  Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, per normativa di settore,  ha  previsto  la  soppressione  delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello  Stato  per  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  3
settembre 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010  ai  sensi  del  predetto
articolo 11, al fine di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007
del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2011  ai  sensi  del  predetto
articolo 11, al fine di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile  n.
52  del  20  febbraio  2013,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai  sensi  del
predetto articolo 11, al fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle
concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  21
aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica  di  supporto  e
monitoraggio  degli  studi   di   microzonazione   sismica   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del
Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010; 
  Visto il decreto  del  Capo  Dipartimento  del  6  luglio  2011  in
attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile  2009  n.  39
che istituisce la Commissione Tecnica concernente  "altri  interventi
urgenti e indifferibili per la mitigazione del  rischio  sismico"  di
cui all'articolo 2, comma l, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010; 
  Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7  agosto  2012,  n.  135  concernenti  l'esercizio  delle   funzioni
fondamentali dei comuni anche in forma associata; 
  Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e  l'utilizzo  dei
fondi  disponibili  per  l'annualita'  2013  ai  sensi  del  predetto
articolo 11,  al  fine  di  proseguire  tempestivamente  le  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico  avviate  con  la  citata
OPCM n. 3907/2010; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del  12
giugno 2014; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi
di prevenzione del rischio sismico,  previsti  dall'articolo  11  del
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2013. 
  2. Gli allegati 1, 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8  costituiscono  parte
integrante della presente ordinanza. 
  3. Aspetti  di  maggior  dettaglio  concernenti  le  procedure,  la
modulistica e  gli  strumenti  informatici  necessari  alla  gestione
locale  e  complessiva  degli  interventi  previsti  nella   presente
ordinanza potranno essere specificati in appositi  decreti  del  Capo
del Dipartimento della Protezione Civile.